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Imu

Ultima modifica 20 marzo 2024

CALCOLO DEL'IMPOSTA E GENERAZIONE MODELLI F24 PER IL PAGAMENTO

Si rammenta che l'aliquota ordinaria per i fabbricati C1 e D è il 10,60 per mille; qualora siano utilizzati per attività commerciali (ad eccezione delle medie e grandi superfici di vendita e le attività di logistica), artigianali e industriali l'aliquota ridotta da applicare è il 9,5 per mille. I fabbricati D5 scontano in ogni caso il 10,60 per mille.

La legge di stabilità per l’anno 2020, n. 160 del 2019, ha abrogato la IUC (Imposta Unica Comunale), cancellando dal 1^ gennaio 2020 la TASI (peraltro non applicata nel comune di Broni dal 2016), facendo salva la normativa sulla TARI, che continua pertanto ad applicarsi senza modifiche, e riscrivendo la normativa sull’IMU.

Di seguito verranno illustrate le principali caratteristiche della nuova imposta IMU con, in grassetto, la segnalazione delle novità a valere dall’anno d’imposta 2020.

  • Soggetti passivi sono i possessori degli immobili, intendendosi per tali il proprietario o i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Sono poi soggetti passivi:il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; il locatario nel caso di immobili concessi in leasing, dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; il concessionario di aree demaniali;
  • Il fabbricato viene definito come l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale;
  • Il terreno agricolo è il terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato (i terreni incolti dunque sono sempre soggetti al pagamento);
  • L’area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; nella nuova formulazione della norma le aree fabbricabili pertinenziali ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistiche (cioè se lo strumento urbanistico, generale o attuativo, prevede delle zone pertinenziali) o se sono accatastate unitamente al fabbricato.
  • L’abitazione principale è quella in cui il possessore e i componenti del suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (nel caso di residenze disgiunte dei coniugi l'ufficio si riserva di verificare la dimora abituale, ad es. sulla base di cosumi di energia elettrica, come indicato dalla Corte Costituzionale);
  • sono altresì considerate abitazioni principali: 1) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principali dei soci assegnatari; 2) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale (quindi non sfitte); 3) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (pertanto in mancanza di figli non scatta il diritto reale in capo al coniuge assegnatario della casa); 4) Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed ordinamento civile, VVFF ecc; 5) In base al regolamento comunale, ad una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • Dal 2021 sono nuovamente previste agevolazioni per i contribuenti AIRE.

BASE IMPONIBILE

  • · FABBRICATI

La base imponibile per i fabbricati è calcolata applicando i seguenti moltiplicatori alla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%:

Immobili classe A ad eccezione A10                      160

Immobili classe C ad eccezione C1, C3, C4 e C5                       160

Immobili classe D ad eccezione D5                                              65

Immobili classe A10                                    80

Immobili classe C1                                     55

Immobili classe D5                                     80

Immobili classe B e C3, C4 e C5                          140

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito, di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

  • · TERRENI AGRICOLI

La base imponibile è calcolata rivalutando del 25% il reddito dominicale e applicando un moltiplicatore pari a 135.

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

L'art. 78 bis del D.L. 104/2020, convertito in legge, prevede, in quanto norma di interpretazione autentica, che l'esenzione spetti altresì:

- se il fondo è condotto da una società di persone, se il socio è in possesso della qualifica di IAP o di coltivatore diretto (quindi no all'esenzione per le società di capitale);

- al soggetto passivo coadiuvante del titolare dell'impresa agricola;

- ai pensionati, a patto che conducano il terreno come titolari dell'impresa o coadiuvanti dell'impresa diretto coltivatrice, o soci di società di persone, purchè iscritti nella gestione previdenziale agricola;

- alle società proprietarie di terreni purchè con qualifica di IAP se proprietarie dei terreni e conduttrici dei medesimi.

I terreni incolti, purché iscritti in catasto con un reddito dominicale, sono soggetti al pagamento dell'imposta.

  • · AREE FABBRICABILI

La base imponibile è data dal valore venale di comune commercio del terreno al 1^ gennaio dell’anno d’imposizione. Si rammenta che il Comune, con deliberazione C.C. n. 56 del 10/09/2010, ha fissato i valori delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento.

Nella nuova formulazione della norma le aree fabbricabili pertinenziali ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistiche (cioè se lo strumento urbanistico, generale o attuativo, prevede delle zone pertinenziali) o se sono accatastate unitamente al fabbricato.

Delibera valori aree fabbricabili

Allegato 1 - valori venali

Allegato 2 - registro diritti edificatori

Allegato 3 - registro pl

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.


RIDUZIONI DELL’IMPOSTA

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Si veda però il regolamento comunale per la corretta definizione di fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati.

c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si tratta di una impostazione restrittiva, che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Casi di non applicabilità della riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
  • se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
  • se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione.

L'immobile in comodato non è assimilato all'abitazione principale ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento. Qui è possibile visionare l'accordo provinciale.

Benchè non più obbligatorio, il soggetto passivo è bene che comunichi e attesti il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione IMU, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, al fine di evitare l'emissione di avvisi di accertamento per il minor importo versato.


ESENZIONI DALL’IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

 

ALIQUOTE ANNO 2024, invariate rispetto al 2023.

Si riportano di seguito le aliquote applicate:

  • 6 per mille quale aliquota per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 1, comma 741, della L. 160/2019;
  • detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di Euro 200,00=, applicabile fino a concorrenza del suo ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 741, della L. 160/2019;
  • 10,60 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per gli altri fabbricati (compresi i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D)
  • 9,50 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per le aree fabbricabili;
  • 9,00 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per i terreni agricoli;
  • L’aliquota è azzerata per i fabbricati rurali e per gli immobili merce;

ALIQUOTE RIDOTTE

  • 9,50 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi sui fabbricati cat. D (ad eccezione dei fabbricati cat. D5), direttamente posseduti oppure locati, in ogni caso effettivamente utilizzati per attività commerciali (ad eccezione delle medie e grandi strutture di vendita e delle logistiche), artigianali e industriali, (utilizzati quindi da soggetti in possesso di partita IVA), previa presentazione di apposita comunicazione da prodursi a pena di decadenza entro il 31/12/2024, come previsto dal Regolamento comunale IMU;
  • 9,50 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria C/1 direttamente posseduti oppure locati, in ogni caso effettivamente utilizzati per attività commerciali (ad eccezione delle medie e grandi strutture di vendita), artigianali e industriali, (utilizzati quindi da soggetti in possesso di partita IVA), previo presentazione di apposita comunicazione da prodursi a pena di decadenza entro il 31/12/2024, come previsto dal Regolamento comunale IMU;
  • 8,00 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria A (esclusi gli immobili A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze individuate a norma dell’art. 1, comma 741, della L. 160/19, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, ivi residenti, previo presentazione di apposita comunicazione da prodursi a pena di decadenza entro il 31/12/2024, come previsto dal Regolamento comunale IMU;

REGOLAMENTO IMU

Scarica il regolamento.


VERSAMENTO

Il versamento può essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Abitazioni prinicipali (solo A/1, A/8 e A/9)      

 3912

Terreni agricoli

 3914

Aree fabbricabili

 3916

Altri fabbricati (esclusi imobili cat. D*)

 3918

*Fabbricati D

Il gettito dei fabbricati categoria D va allo Stato per l'aliquota base del 7,6 per mille (usare codice tributo 3925) e per la differenza al comune (usare codice tributo 3930). 

 

Il codice identificativo del Comune di Broni è B201.

L’importo minimo del versamento è di € 12,00 annui.

L'acconto deve essere versato entro il 16 giugno, effettuando il calcolo sulle aliquote dell'anno precedente; il saldo entro il 16 dicembre con le aliquote deliberate per l'anno. E’ possibile versare l’intero importo entro il 16 giugno.

Per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono quelli di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93.


DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione deve essere presentata, per le fattispecie ancora presenti, entro il 30 giugno dell’anno successivo cui la variazione si riferisce.

Scarica qui il modulo per la dichiarazione.


RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che non abbia versato quanto dovuto entro le scadenze previste dalla legge può, fintanto che il comune non abbia proceduto all’emissione di avviso di accertamento, sanare la propria posizione mediante versamento di quanto dovuto, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, e delle sanzioni così previste:

  • entro 15 giorni dalla scadenza                   sanzione 0,1% al giorno
  • dal 16° al 30° giorno dalla scadenza           sanzione dell’1,5% fissa
  • dal 31° al 90° giorno dalla scadenza           sanzione dell’1,67% fissa
  • dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza   sanzione del 3,75% fissa
  • da un anno a due anni dalla scadenza         sanzione del 4,29% fissa
  • oltre i due anni dalla scadenza                    sanzione al 5% fissa

MANCATO PAGAMENTO - SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA

Le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione vanno dal 100% al 200% dell’imposta non versata con un minimo di € 50,00.

Le sanzioni per infedele denuncia vanno dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, interviene acquiescenza del contribuente.

Le sanzioni per parziale od omesso versamento sono pari al 30% dell’imposta e non possono essere ridotte.

Per gli avvisi di accertamento emessi dal 1^ gennaio 2020, trascorso inutilmente il termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica), il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva di quanto dovuto, inclusa l’esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposta saranno maggiorate degli oneri della riscossione pari al 3% per i pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Pertanto, in caso di mancato pagamento nei termini si procederà al recupero delle somme non versate mediante l’applicazione delle procedure cautelari ed esecutive quali fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto, moto, veicoli natanti....), iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti…) ed espropriazione forzata, secondo le disposizioni del Titolo II del DPR. n. 602/1973, con l’aggravio delle ulteriori spese sopraricordate oltre alle spese previste dal DM Finanze 20.11.2000 e gli oneri spettanti all’istituto di vendite giudiziarie (IGV).


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