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Tari

Ultima modifica 21 marzo 2024

Funzionario Responsabile: Dott. Lorenzo Verces
Telefono 800959240
oppure 0385/257011 (digitare l'interno 225 durante il disco registrato) oppure tasti 2 e poi 1 nella post selezione
Mail lorenzo.vercesi@comune.broni.pv.it - pec comunebroni@pec.it
Orari di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30 
All'ufficio è possibile richedere informazioni e delucidazioni in merito alla bollettazione ed eventuali riconteggi.
Presso l'ufficio è possibile poi ritirare il kit per la raccolta differenziata porta a porta.
Per informazioni circa il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si invita a visitare l'apposita sezione del sito che si trova nell'home page con la dicitura "Differenziamoci".
 
 
LA MODULISTICA PER ISCRIZIONI, VARIAZIONI E CESSAZIONI E' REPERIBILE NELLA SEZIONE "SPORTELLO TELEMATICO ONLINE" NEL MENU PRINCIPALE DEL SITO. 
 
 
 
La Tari, disciplinata dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche, è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Aree scoperte

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ad uso domestico e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Sono, invece, soggette a tassazione le aree scoperte operative.

Disciplina

La Tari è disciplinata da Regolamento ed è applicata in base a tariffa calcolata ad anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno). Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione al numero dei residenti, agli usi e alla tipologia di attività svolte e in funzione della omogeneità nell’attitudine alla produzione di rifiuti.

Modalita' di presentazione delle denunce

Tutte le denunce, comprese quelle per nuova occupazione, cessazione e variazione, vanno presentate entro 60 giorni dall'evento.
La denuncia deve essere presentata:
  • nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda anagrafica
  • nel caso di non residenti, dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno solare, dall’occupante a qualsiasi titolo
  • nel caso di dimora per meno di 6 mesi all’anno, dal proprietario o dal titolare di usufrutto o altro diritto reale sull’immobile.
Nel caso di persone giuridiche, titolari di utenze domestiche condotte per meno di 6 mesi l’anno, la denuncia deve essere presentata dal legale rappresentante.
Per le utenze non domestiche, la denuncia va presentata dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge.
La denuncia, compilata in tutti i campi e sottoscritta, può essere compilata direttamente online tramite accesso con spid, oppure trasmessa via Pec (all'indirizzo comunebroni@pec.it), via mail all'indirizzo lorenzo.vercesi@comune.broni.pv.it oppure direttamente agli uffici del Comune di Broni – P.za Garibaldi, 12 – 27043 Broni (PV).
Bollettazione e scadenze.
Le bollette sono inviate a domicilio direttamente dal Comune.
Le scadenze per l'anno 2024 sono:
1^ rata 31/07/2024
2^ rata 30/09/2024
3^ rata 30/11/2024
Unica rata al 31/07/24
TARIFFE 2024
Le tariffe 2024 saranno disponibili a maggio 2024 al seguente link:
REGOLAMENTO

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 2024

Fino al 30 aprile 2024, a pena di decadenza, è possibile presentare istanza di esenzione dalla Tassa Rifiuti.
L’istanza, in carta libera, predisposta su modulistica reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dovrà indicare il cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero dei componenti il nucleo famigliare, l’ISEE più recente possibile, comunque in corso di validità. Il modello ISEE rilasciato dai C.A.F. dovrà essere allegato in copia.
L’esenzione verrà applicata secondo le seguenti modalità:
  • Gli utenti dovranno avere un ISEE uguale o inferiore ai € 8.000,00;
  • L’esenzione verrà concessa fino a € 5.000,00 di ISEE, fino ad esaurimento fondi, in ordine crescente di ISEE (a partire quindi dagli ISEE più bassi); olre i 5.000€ siapplicherà la risuzione al 50%; a parità di ISEE verrà data precedenza alle famiglie più numerose; in caso di ulteriore parità si considereranno le richieste in ordine di presentazione al protocollo dell’Ente

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

E' prevista un'agevolazione, applicata secondo le seguenti modalità:
  • Esenzione totale dal tributo dovuto per l’anno 2024 per l’apertura di nuove attività economiche;
  • Riduzione del 50% del tributo dovuto per l’anno 2024 per i subentri in attività già avviate;
  • La durata dell’agevolazione è di un anno dall’apertura (per le aperture in corso d’anno a valere quindi sull’anno successivo);
  • Le attività coinvolte dalla presente agevolazione sono quelle comprese nelle seguenti categorie TARI: 13 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli), 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), 15 (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, e ombrelli, antiquariato), 17 (attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie), 24 (bar, caffè, pasticceria con somministrazione diretta), 25A (pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (plurilicenze alimentari e/o miste), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio);
  • L’agevolazione è prevista per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le attività artigianali, e per i negozi di vicinato (escluse quindi le medie e grandi strutture di vendita);
  • L’agevolazione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (valendo a tale proposito quanto dichiarato nella SCIA), che devono comunque essere dichiarate dal contribuente, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività, su modulistica messa a disposizione dall’ufficio tributi;
  • Restano escluse dalle agevolazioni:
le attività avviate che siano cessate e nuovamente iniziate da uno stesso soggetto nei dodici mesi precedenti, anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi;le attività aventi carattere stagionale; quelle derivanti da operazioni di scissione o fusione societaria.
Esempio conteggi di bollettazione: 
utenze domestiche
la TARI viene calcolata in base ad una tariffa fissa (relativa ai mq di superficie occupata) e ad una tariffa variabile (che varia in base al numero di occupanti). In base alle tariffe applicate nel 2019 una famiglia di 3 persone, occupante un immobile di mq. 100, pagava la seguente cifra:
PARTE FISSA: MQ 100 X € 0,62/mq  = € 62,00
PARTE VARIABILE (relativa a 3 occupanti) € 140,25
per un totale di € 202,25
a cui va aggiunto il 5% di tributo provinciale TEFA (€ 202,25 x 5%=€ 10,11)
per un totale in bolletta di € 212,36 (arrotondato a € 212,00)
utenze non domestiche
la TARI viene calcolata in base ad una tariffa fissa e ad una tariffa variabile, entrambe relative ai mq di superficie operativa occupata. In base alle tariffe applicate nel 2019 un ufficio (categoria 11) di mq 100 pagava la seguente cifra:
PARTE FISSA: MQ 100 X € 1,62/mq  = € 162,00
PARTE VARIABILE MQ 100 X € 3,17 = € 317,00
per un totale di € 479,00
a cui va aggiunto il 5% di tributo provinciale TEFA (€ 479,00 x 5% = € 23,95)
per un totale in bolletta di € 502,95 (arrotondato a € 503,00)

MANCATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento del sollecito comporta l'accertamento dell'omesso (o parziale) versamento con l'applicazione della sanzione del 30%, degli interessi legali e delle spese di notifica.
Per gli avvisi emessi dal 1^ gennaio 2020, trascorso inutilmente il termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica), il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva di quanto dovuto, inclusa l’esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973.
Nel caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposta saranno maggiorate degli oneri della riscossione pari al 3% per i pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.
Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.
Pertanto, in caso di mancato pagamento nei termini si procederà al recupero delle somme non versate mediante l’applicazione delle procedure cautelari ed esecutive quali fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto, moto, veicoli natanti....), iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti…) ed espropriazione forzata, secondo le disposizioni del Titolo II del DPR. n. 602/1973, con l’aggravio delle ulteriori spese sopraricordate oltre alle spese previste dal DM Finanze 20.11.2000 e gli oneri spettanti all’istituto di vendite giudiziarie (IGV).

RATEAZIONE

Per chi si trovasse in condizioni temporanee di mancanza di liquidità è possibile chiedere una rateazione sulle somme dovute, da concordarsi con il responsabile dell'ufficio tributi, nelle modalità previste dal regolamento della tassa e dal regolamento generale delle entrate.

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